(massima n. 1)
In tema di estensione del fallimento della società regolare al socio illimitatamente responsabile dopo la sentenza n. 319 del 2000 della Corte costituzionale — che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 147 legge fall. nella parte in cui prevedeva che il fallimento dei predetti soci potesse essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi avessero perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata — il recesso del socio, se anteriore di oltre un anno alla dichiarazione di fallimento, conduce all'accoglimento anche d'ufficio dell'opposizione al fallimento in forza del principio di certezza delle situazioni giuridiche, che pone la necessità di un limite temporale all'assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una fattispecie anteriore alla vigenza del D.L.vo n. 5 del 2006).