(massima n. 1)
Qualora il fallimento del socio sia conseguenza ope legis del fallimento sociale (art. 147 legge fallimentare), la revoca del fallimento della societą, in sede di opposizione, non comporta la revoca del fallimento del socio, ove si accerti anche d'ufficio che l'impresa erroneamente attribuita alla societą risulti essere individuale del socio, il quale rivesta la qualitą d'imprenditore e versi in stato d'insolvenza, dal momento che i poteri d'ufficio di cui č dotato il tribunale fallimentare persistono anche nel giudizio di opposizione.