Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9617 del 20 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto nei cui confronti sia stata presentata istanza per l'estensione del fallimento, gią dichiarato nei confronti di altri soggetti, non ha diritto alla consultazione dell'intero fascicolo della procedura concorsuale, contenente anche atti e documenti diversi dall'istanza di estensione e dagli atti a questa allegati, tranne che la richiesta si riferisca ad atti e documenti consultabili da chiunque ovvero a quelli per il cui esame sussista un interesse diretto ed attuale, in relazione a specifiche esigenze difensive, da valutarsi dal giudice delegato previa motivata istanza dell'interessato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.