Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1225 del 6 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, l'accertamento della esistenza di una società di fatto successivo alla dichiarazione di fallimento di uno solo dei presunti soci e la conseguente estensione del fallimento stesso a tutti i soci illimitatamente responsabili consente, a questi ultimi, la proposizione dell'opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 147 L. fall., senza che, in tale giudizio di opposizione, all'originario fallito possa essere riconosciuta veste di litisconsorzio necessario, considerato che il diritto di difesa di quest'ultimo trova adeguata tutela — oltre che nelle facoltà di chiedere egli stesso l'estensione del fallimento, di comparire in camera di consiglio, di far valere le proprie ragioni compatibilmente con i limiti imposti dalla natura del procedimento — nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, c.p.c.

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