(massima n. 1)
In tema di fallimento, l'accertamento della esistenza di una societą di fatto successivo alla dichiarazione di fallimento di uno solo dei presunti soci e la conseguente estensione del fallimento stesso a tutti i soci illimitatamente responsabili consente, a questi ultimi, la proposizione dell'opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 147 L. fall., senza che, in tale giudizio di opposizione, all'originario fallito possa essere riconosciuta veste di litisconsorzio necessario, considerato che il diritto di difesa di quest'ultimo trova adeguata tutela oltre che nelle facoltą di chiedere egli stesso l'estensione del fallimento, di comparire in camera di consiglio, di far valere le proprie ragioni compatibilmente con i limiti imposti dalla natura del procedimento nella possibilitą di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105, secondo comma, c.p.c.