Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16213 del 23 luglio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di estensione del fallimento di una societą di persone al socio illimitatamente responsabile, che sia anche titolare di un'impresa individuale, quest'ultimo risponde con tutto il suo patrimonio sia delle obbligazioni contratte in qualitą di titolare di detta impresa, sia di quelle contratte dalla societą, senza che possano ipotizzarsi al riguardo due masse distinte (come avviene invece nel rapporto tra la societą ed il socio, che sono soggetti diversi): pertanto, il curatore del fallimento č legittimato ad agire in revocatoria per tutti i pagamenti eseguiti dal predetto socio, ivi compresi quelli effettuati nell'esercizio dell'impresa individuale.

(massima n. 2)

In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non gią all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum.

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