Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Il curatore del fallimento di un consorzio con attivitā esterna non č legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilitā eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un'azione risarcitoria individuale nella titolaritā di ciascun singolo creditore nei confronti dell'amministratore del consorzio, che č soggetto diverso dal fallito, e che non č, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attivitā esterna, costituiscono enti ben diversi dalla societā per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalitā in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilitā di un'applicazione analogica dell'azione di responsabilitā dei creditori sociali contemplata dall'art. 2394 c.c. e, per l'ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..

(massima n. 2)

Il curatore del fallimento di un consorzio con attivitā esterna non č legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del medesimo consorzio, l'azione di responsabilitā extracontrattuale per lesione dei diritti di credito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non trovando nel patrimonio del consorzio la titolaritā di un'azione di responsabilitā giā spettante all'ente (dato che per l'art. 2608 c.c. gli amministratori rispondono verso i consorziati e non verso il consorzio), e non potendo invocare una norma speciale che gli attribuisca, sul modello dell'art. 2394 (ora 2394 bis) c.c., il potere di agire per conto dei creditori nei confronti di un soggetto diverso dal fallito, né potendo a tal fine giovarsi dell'art. 146 della legge fall., perché la speciale disciplina del capo X della legge fallimentare č circoscritta all'ipotesi di fallimento di societā, onde sarebbe arbitrario riferirla anche alla diversa figura del consorzio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.