Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7562 del 26 luglio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 56 L. fall., nell'ammettere la compensazione anche nel caso in cui il credito verso il fallito non sia scaduto prima dell'apertura della procedura concorsuale, non deroga agli altri requisiti occorrenti per la compensazione legale, e, pertanto, non opera quando il corrispondente credito del fallito non sia esigibile.

(massima n. 2)

Qualora il creditore, per causa anteriore all'apertura del fallimento del debitore chiuso con concordato fallimentare, agisca in via ordinaria, e consegua, dopo l'omologazione del concordato, cui sia rimasto estraneo, sentenza di accertamento e di condanna per l'intero ammontare del credito, senza che nel relativo giudizio sia stata dedotta l'esistenza del concordato stesso, gli effetti di quest'ultimo possono essere fatti valere in sede satisfattoria, anche con l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che l'art. 135 della legge fallimentare fa obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria, e che tale obbligo attiene alla fase di attuazione del concordato, mentre nel giudizio di cognizione ordinaria, circa l'originaria sussistenza e consistenza del credito, resta estranea la questione del suo assoggettamento alla falcidia concordataria.

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