Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42478 del 17 dicembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di utilizzabilitą di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'autoritą di polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con L. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con L. 30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di «condizioni all'utilizzabilitą», alle autoritą italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.