Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2082 del 13 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1969, n. 742, riguarda qualsiasi termine processuale, sicché deve applicarsi anche al termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto a seguito della morte della parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.