Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3689 del 9 novembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di estradizione, nessun obbligo esiste in capo alla autoritā giudiziaria di fornire alle parti gli atti relativi alle fonti normative, di cui vigore ed efficacia vanno verificati, a prescindere dalla conoscenza concreta che ne abbia la parte privata o la difesa, sempreché siano stati adempiuti tutti gli adempimenti e le formalitā (approvazione, ratifica, deposito, notificazione, etc.) in conformitā alle norme internazionali ed interne. (Nella specie č stato rigettato il ricorso che deduceva violazione del diritto di difesa per il mancato deposito in favore della difesa di copia della comunicazione del Segretariato generale del Consiglio d'Europa, ex art. 30 Conv. europea di estradizione, circa l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte della Polonia).

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui per il fatto per il quale č stata domandata l'estradizione č prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'accertamento della sussistenza dell'impegno ufficiale da parte dello Stato estero di non infliggere tale sanzione esaurisce il controllo di legalitā demandato all'autoritā giudiziaria. Rimane ferma, naturalmente, sulla base dell'art. 698 comma secondo ultima parte c.p.p., l'autonoma e distinta valutazione della sufficienza dell'assicurazione data dallo Stato estero da parte del Ministero della giustizia, che potrā eventualmente richiedere ulteriori formalizzazioni di tale inderogabile impegno. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato, fissando il principio sopra massimato, il ricorso che deduceva mancanza di motivazione sul punto).

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