Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8318 del 23 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può trovare spazio, nel giudizio d'impugnazione, come appello incidentale; quest'ultimo infatti costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge. Né, al riguardo, può trovare applicazione la regola di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte; ed invero l'impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l'impugnazione principale, in sé inammissibile perché tardiva o per altra causa, non può assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non ha i requisiti prescritti.

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