Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13617 del 22 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, cui è improntato anche il rito locatizio, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza in difetto d'inizio di esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto a seguito della sola notificazione del precetto di rilascio, in quanto l'esecuzione per consegna e rilascio ha inizio non con la notifica del precetto ma solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove devono compiersi gli atti esecutivi).

(massima n. 2)

Poiché, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. riformato, l'istanza diretta ad ottenere la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta con l'impugnazione principale o incidentale, la decisione di inammissibilità dell'appello (nel caso di specie, appello con riserva dei motivi) fa venir meno anche gli effetti dell'inibitoria.

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