Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6472 del 26 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera circostanza che il costruttore di un fabbricato condominiale, il quale, prima di vendere i singoli alloggi, nel destinare delle aree a parcheggio ai sensi e nel vigore dell'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, se ne sia riservato la proprietā, come il fatto che i successivi atti di vendita non contengano espressa menzione del trasferimento anche della comproprietā delle aree medesime, non č sufficiente a superare la presunzione di inclusione delle dette aree fra beni comuni, posta dall'art. 1117 c.c.

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