Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24002 del 16 novembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., qualora venga accertato un fatto potenzialmente produttivo di danno, il giudice può e deve accertare altresì se esso sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ed anche ove costituiscano violazione di norme diverse, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., fermo restando che nel successivo giudizio instaurato per la liquidazione possa essere poi negato il fondamento della domanda risarcitoria e della responsabilità solidale dei più coaturi, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato.

(massima n. 2)

La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa può essere disposta d'ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 23/06/2008).

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