(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione dei procedimenti svoltisi contemporaneamente dinanzi alla medesima Corte di appello e conclusisi con separate sentenze l'una concernente la controversia petitoria, l'altra il possesso per fatti insorti nel corso della prima non comporta la nullitą dei relativi giudizi, mancando, al riguardo, l'espressa comminatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.