Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7908 del 12 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento discrezionale di riunione di pił cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identitą tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande č possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.

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