Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21727 del 11 ottobre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 c.p.c., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell'ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione — nel caso dell'art. 273 — e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l'adozione dei provvedimenti opportuni — nel caso dell'art. 274 —, l'inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l'adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell'altro, pendente avanti ad altro magistrato dell'ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio per l'adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 c.p.c., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l'adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poiché nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).

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