Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4000 del 2 luglio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Per attribuire la qualitā di parte all'interventore iussu iudicis non č necessario che egli proponga domande o che queste siano proposte contro di lui.

(massima n. 2)

Quando l'intervento in causa č disposto dal giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., diventa irrilevante, avuto riguardo al preminente interesse pubblico cui tale disposizione č ispirata, il decorso del termine previsto dall'art. 269 dello stesso codice per l'ipotesi di chiamata in causa del terzo ad istanza di parte.

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