Cassazione civile Sez. II sentenza n. 765 del 6 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inosservanza da parte dell'interveniente delle forme prescritte dall'art. 267 c.p.c. non importa la nullitą dell'intervento, se, nonostante il vizio di forma, sia stata raggiunta la finalitą di assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

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