Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5311 del 16 novembre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che interviene volontariamente nel giudizio deve osservare le forme di cui all'art. 267 c.p.c. L'inosservanza di queste forme non comporta, tuttavia, la nullitą dell'intervento, se sia stata egualmente raggiunta la finalitą di assicurare il contraddittorio alle parti interessate. (Nella specie, una persona aveva ottenuto, insieme ad altra, un decreto ingiuntivo ed, essendo stata proposta opposizione dall'ingiunto soltanto contro l'altro intimante, si era nondimeno costituita nel relativo giudizio, con la stessa comparsa di risposta, in cui si era definita «convenuta». La corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva ritenuto valida detta costituzione, enunciando il principio di cui in massima).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.