Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1104 del 11 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La comparsa d'intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest'ultima, ai sensi dell'art. 292 c.p.c. L'omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall'art. 156 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sull'intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace, come quando questa si sia successivamente costituita, ovvero quando l'interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d'intervento, notificandola regolarmente.

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