Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5162 del 1 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lastrico solare quale superficie terminale dell'edificio esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo. L'anzidetta funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso esclusivo di un solo condomino, come non fa venir meno la sua destinazione primaria all'uso comune, cosģ in mancanza di un titolo contrario lascia inalterata la presunzione di proprietą comune di cui all'art. 1117 c.c.

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