Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5854 del 23 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

II «sottotetto» di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce — in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo — oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano pił elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.

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