Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9902 del 6 ottobre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitā aquiliana, qualora la sentenza di primo grado contenente una statuizione di condanna venga impugnata unicamente sull'accertamento della responsabilitā e sull'esistenza del danno, il giudice d'appello, se non accoglie il gravame, non ha il potere di riesaminare i criteri di liquidazione del danno.

(massima n. 2)

La prova testimoniale e la produzione di verbali di altri giudizi nei quali siano contenute deposizioni testimoniali costituiscono due prove diverse: la prima č una prova orale, la seconda č una prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue che, nel procedimento civile anteriore alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la parte - sebbene decaduta dalla prova testimoniale - conserva integra la facoltā di produrre i verbali di causa di un altro giudizio, contenenti le deposizioni delle persone che intendeva far escutere come testimoni.

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