Cassazione civile sentenza n. 2903 del 26 ottobre 1960

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione della esecutorietą delle sentenze che decidono sulla querela di falso, mira a procrastinare l'esecuzione del capo della sentenza che afferisce al documento e non si estende alla condanna alle spese.

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