Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5237 del 15 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l'idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità — ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c. — del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.