(massima n. 1)
Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 c.p.c., le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali o scritte di assistenti sociali, gią in precedenza svolte nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse come nel caso del giudizio di separazione dei coniugi in ordine ai provvedimenti sull'affidamento dei figli minori si rivelino pertinenti all'oggetto del processo medesimo. Tali relazioni, vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica.