Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7803 del 20 dicembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) costituisce una facoltā rimessa all'insindacabile discrezionalitā del giudice del merito ed č limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti e documenti dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attivitā da essa svolta in ordine ai singoli rami e a determinati oggetti.

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