Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1374 del 9 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l'opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente. Ma la facoltà del giudice di rinviare la causa neppure sussiste se l'udienza è destinata all'assunzione di una prova testimoniale, giacché, a norma dell'art. 208 c.p.c., se in tale udienza non si presenta la parte che l'ha dedotta, il giudice, sulla precisa istanza della parte comparsa, deve dichiarare la decadenza di quella assente dal diritto di farla assumere.

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