Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3502 del 9 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di considerare decaduta la parte da una prova testimoniale giā ammessa, per mancata indicazione dei testi da escutere o per altra causa, č irrilevante il fatto che il giudice istruttore non abbia emesso una esplicita pronuncia di decadenza, dovendo questa ritenersi implicitamente contenuta nel provvedimento di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio, soprattutto quando tale rimessione sia stata disposta dopo la espressa rinunzia della parte all'escussione della prova.

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