Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25845 del 27 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace.

(massima n. 2)

A norma dell'art. 602 c.c., per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale ; ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria.

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