Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2609 del 19 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina del codice civile nel condominio negli edifici deve essere applicata ad ogni parte, bene e servizio comune che rientri, per la sua struttura e destinazione, tra quelli indicati dall'art. 1117 c.c., a nulla rilevando che i piani o porzioni di piano alla cui utilizzazione o migliore utilizzazione le cose servono siano compresi in un edificio unico o in edifici autonomi per effetto di successiva divisione.

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