Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15357 del 22 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un complesso residenziale composto da pił palazzine, ciascuna con un proprio distinto condominio, abbia spazi e manufatti di godimento comune, questi debbono ritenersi soggetti al regime della comunione e non a quello del condominio, con la conseguenza che, applicandosi le regole generali della prima e non del secondo, per le innovazioni si richiede la manifestazione di volontą di tutti i partecipanti; né, d'altra parte, č configurabile la violazione dell'art. 1117 c.c. nell'ipotesi in cui pił edifici siano dotati di opere comuni strutturalmente distaccate. (Nella specie, č stata ritenuta illegittima l'esecuzione da parte di un condominio di opere relative ai viali di accesso comuni a pił edifici facenti parte di un complesso residenziale, sul rilievo che il medesimo non avrebbe potuto operare su parti di uso comune di edifici limitrofi ed autonomi appartenenti a diversi proprietari, fisicamente distaccate ma destinate al servizio comune dei proprietari medesimi).

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