Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4119 del 9 dicembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 c.c. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unità immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva — i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni — la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.