Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5224 del 6 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione delle parti comuni negli edifici in condominio e dell'applicazione della relativa disciplina giuridica, sono giuridicamente irrilevanti le circostanze che la cosa comune appartenga o meno a tutti i condomini dell'edificio e sia destinata all'uso ed al godimento di tutti gli appartamenti in esso esistenti o che i condomini abbiano determinato le rispettive quote di proprietą sulla stessa cosa comune, essendo, invece, sufficiente che quest'ultima appartenga a due o pił di detti condomini e sia legata agli appartamenti di costoro da un vincolo funzionale di pertinenza.

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