Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26171 del 6 dicembre 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percette segua de iure al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di qualsiasi giustificazione.

(massima n. 2)

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse del fallito in un conto corrente bancario assistito da apertura di credito — in relazione alla quale, per determinare il carattere solutorio e quindi la revocabilità di una rimessa ex art. 67, secondo comma, legge fall., occorre stabilire se la rimessa stessa sia stata effettuata quando il saldo passivo del conto superava i limiti dell'affidamento —, l'effettiva disponibilità per il correntista degli assegni circolari, emessi da altre banche, versati sul conto si realizza, non alla data del versamento, ma soltanto nel momento in cui l'ammontare degli assegni entra in concreto sul conto, e quindi dopo che la banca emittente abbia effettivamente reso disponibile la somma relativa. Né — ad anticipare il computo ai fini del calcolo del saldo disponibile alla data del versamento — rileva la circostanza che la banca emittente abbia rilasciato il «beneemissione» vale a dire un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, dato che il «beneemissione» costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, la quale richiede pur sempre che l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione.

(massima n. 3)

L'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

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