Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15372 del 1 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Per tutelare la proprietā di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non č necessario che il condomino dimostri con il rigore richiesto per la reivindicatio la comproprietā del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioč sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unitā immobiliari di proprietā esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietā esclusiva darne la prova.

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