Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12388 del 19 settembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente — per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. — la produzione di detto assegno in fotocopia.

(massima n. 2)

Rientra nei poteri ordinari del giudice (laddove, come nel rito del lavoro, non gli vengano attribuiti poteri istruttori ufficiosi) ed è consolidata consuetudine della «dialettica processuale», indirizzare, nella fase istruttoria, le parti o sollecitarle in ordine all'attività di produzione documentale. (Nella specie, emanato decreto ingiuntivo sulla base della copia fotostatica di un assegno bancario in sequestro penale, il giudice istruttore dell'opposizione aveva indicato all'opposto l'opportunità di produrre l'assegno in copia conforme all'originale; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha escluso che il giudice avesse trasmodato dai suoi poteri istruttori).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.