Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 250 del 22 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Appartenendo al giudizio abbreviato nel grado di appello una fase eventuale di assunzione di prove ed una fase di valutazione e decisione, parificate nella funzione al contenuto del dibattimento, non può escludersi di principio, senza procedere alla verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste, l'applicabilità della normativa disciplinante la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nelle ipotesi previste dall'art. 304, primo e secondo comma, c.p.p

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.