Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3440 del 9 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma 2, c.p.p., non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate, dato che la causa di sospensione per la complessità del dibattimento si basa su di una situazione che va valutata complessivamente e cumulativamente, sicché la eventuale sospensione deve riguardare indistintamente tutti gli imputati. Tuttavia, ove la sospensione dei termini di custodia cautelare sia stata disposta soltanto per alcuni degli imputati, tale provvedimento, anche se non perfettamente conforme al dettato normativo, mantiene pienamente la sua validità ove emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

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