Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3504 del 12 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il dettato dell'art. 304, secondo comma, c.p.p., nel fare riferimento a “dibattimenti particolarmente complessi”, intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione di numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione. (Nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esigenze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del giudice).

(massima n. 2)

In materia di sospensione dei termini della custodia cautelare, ogni decisione sulla applicazione della causa di sospensione assume autorità di giudicato “allo stato degli atti”, nel senso che ha effetto fin tanto che non intervenga un nuovo elemento che possa incidere sulla valutazione precedentemente espressa. Correlativamente, tenuto conto della connessione esistente tra l'esigenza di sospendere i termini di custodia e l'evoluzione dinamica del processo, deve ritenersi reiterabile l'istanza di sospensione ex art. 304 c.p.p., perché la medesima istanza va a incidere su una situazione che, in quanto non rimasta statica, va considerata “nuova” rispetto a quella precedentemente esaminata.

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