Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12293 del 5 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l'ambito originario della lite, si costituisca in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell'atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità (né la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice) nell'ulteriore corso del procedimento.

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