(massima n. 1)
In materia di nullitā dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nč sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrā formarsi il giudicato sostanziale; ne consegue che non puō farsi applicazione degli artt. 156, terzo comma, e 157 c.p.c. essendo la nullitā in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.