Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5884 del 14 giugno 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 c.p.c., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 c.p.c., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione).

(massima n. 2)

Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dall'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. (Nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).

(massima n. 3)

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, L. n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.

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