Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'impugnazione del testamento per incapacitą d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualitą quantomeno di litisconsorte necessario processuale, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario. Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento del testamento porrebbe nel nulla, con efficacia retroattiva, gli effetti prodotti dal legato prima della morte del legatario e le conseguenze del godimento di fatto esercitato dall'usufruttuario sarebbero destinate a ripercuotersi sui suoi eredi (č sufficiente fare riferimento all'obbligo di restituzione dei frutti).

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