Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1948 del 21 gennaio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

È viziata da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195 c.p.p. la testimonianza indiretta allorché il giudice abbia omesso di procedere, nonostante la richiesta della difesa, all'assunzione del testimone diretto, anche nel caso in cui quest'ultimo sia persona minore di età. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito in quanto il giudice aveva erroneamente ritenuto non presentata dalla difesa una specifica istanza di audizione del minore, vittima di un reato di violenza sessuale, ed aveva, di conseguenza, utilizzato per la decisione le sole dichiarazioni dei testimoni de relato).

(massima n. 2)

In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un'ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze de relato).

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