Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14909 del 22 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entitą delle conseguenze di un evento al quale č collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo — esplicitamente od implicitamente — dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validitą ed operativitą della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale o irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale», che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni.

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