Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1437 del 23 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola che nella polizza di assicurazione esclude la garanzia assicurativa per danni a terzi nell'ipotesi in cui il veicolo sia condotto da persona di etā inferiore a quella richiesta dalla legge, non rientra fra quelle indicate dall'art. 1341 c.c. e non č quindi soggetta alla specifica approvazione per iscritto ivi prevista, perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilitā rispetto alle previsioni di legge o di contratto ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l'esclusione di alcuni casi l'effettiva portata della copertura assicurativa.

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