Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4574 del 11 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora ciascun acquirente ai singole porzioni di un'area lottizzata si sia obbligato, con l'atto di compravendita, ad adibire una parte del proprio fondo a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare alle spese di manutenzione della strada deputata a passaggio, si verifica direttamente, per effetto di tale convenzione, una comunione avente ad oggetto la strada vicinale cosģ costituita, la cui utilizzazione avviene, quindi, per tutti i partecipanti, non iure servitutis, ma iure proprietatis, quale estrinsecazione delle facoltą dominicali loro spettanti e con la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.

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