Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1014 del 23 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 184 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e modificato quanto al primo comma dall'art. 6 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 29 dicembre 1995, n. 534) consente, nella sua attuale formulazione, alla parte che sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termine nello svolgimento dell'attività processuale dalla quale è decaduta; la qualificazione dei fatti addotti come «causa non imputabile», operata dalla parte, non è però vincolante per il giudice, il quale può ritenere che l'evento addotto dalla parte non sia in rapporto causale con il verificarsi della decadenza. In questo caso, il giudice non è tenuto a motivare sotto il profilo della imputabilità o meno del fatto alla parte, essendo esclusa in radice la possibilità della rimessione in termini.

(massima n. 2)

Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l'atto con il quale viene richiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall'art. 233 c.p.c., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l'atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.

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